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Art. 1 |
E' costituita un'associazione denominata "SAUNAMECUM" con sede in Portogruaro (Venezia), via Ferraris n.5. |
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Art.
2 |
L'associazione si fonda con lo scopo di promuovere e divulgare la conoscenza delle cure naturali finalizzate al raggiungimento del benessere psicofisico. |
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Art.
3 |
La durata dell'associazione è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2052 (duemilacinquantadue) |
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Art.
4 |
L'associazione è apolitica, apartitica e tassativamente contraria ad ogni forma di lucro... |
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Art.
5 |
Sono ammesse a svolgere l'attività così come descritto nell'art. 2, tutte le persone che abbiano raggiunto la maggiore età, senza distinzione di sesso, razza e religione e dimostrino buona condotta civile e morale. |
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Art.
6 |
Gli associati sono contraddistinti dalle seguenti categorie: - ordinari: sono quelle persone che risultano regolarmente iscritte, versano la quota sociale... - sostenitori: hanno le stesse caratteristiche dei soci ordinari, ma in più versano oltre al contributo sociale una quota supplementare a loro discrezione. - onorari: sono tutte quelle persone, enti o istituzioni che possono portare prestigio all'associazione. |
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Art.
8 |
Il presidente è garante unico del rispetto e della correttezza delle norme illustrate nello statuto ... |
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Art.
14 |
La validità della tessera è limitata all'anno solare in cui è stata versata la quota sociale. La scadenza viene fissata al 31 dicembre. |
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Art.
15 |
La qualifica di associato può decadere per i seguenti motivi: - dimissioni: da presentarsi entro e non oltre il 30 novembre dell'anno di validità..... - morosità: causata dal ritardato pagamento della quota sociale... - espulsione: deliberata dal consiglio direttivo per gravi motivi....... - per decesso. |
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Art.
16 |
L'ammissione all'associazione è subordinata alla presentazione di regolare domanda scritta che verrà sottoposta al giudizio del consiglio direttivo. |
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Art.
20 |
Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle leggi vigenti. |