Art. 1 E' costituita un'associazione denominata "SAUNAMECUM" con sede in Portogruaro (Venezia), via Ferraris n.5
Art. 2 L'associazione si fonda con lo scopo di promuovere e divulgare la conoscenza delle cure naturali finalizzate al raggiungimento del benessere psicofisico
Art. 3 La durata dell'associazione è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2052 (duemilacinquantadue)
Art. 4 L'associazione è apolitica, apartitica e tassativamente contraria ad ogni forma di lucro...
Art. 5 Sono ammesse a svolgere l'attività così come descritto nell'art. 2, tutte le persone che abbiano raggiunto la maggiore età, senza distinzione di sesso, razza e religione e dimostrino buona condotta civile e morale
Art. 6 Gli associati sono contraddistinti dalle seguenti categorie: - ordinari: sono quelle persone che risultano regolarmente iscritte, versano la quota sociale... - sostenitori: hanno le stesse caratteristiche dei soci ordinari, ma in più versano oltre al contributo sociale una quota supplementare a loro discrezione. - onorari: sono tutte quelle persone, enti o istituzioni che possono portare prestigio all'associazione
Art. 8 Il presidente è garante unico del rispetto e della correttezza delle norme illustrate nello statuto ...
Art. 14 La validità della tessera è limitata all'anno solare in cui è stata versata la quota sociale. La scadenza viene fissata al 31 dicembre
Art. 15 La qualifica di associato può decadere per i seguenti motivi: - dimissioni: da presentarsi entro e non oltre il 30 novembre dell'anno di validità..... - morosità: causata dal ritardato pagamento della quota sociale... - espulsione: deliberata dal consiglio direttivo per gravi motivi....... - per decesso
Art. 16 L'ammissione all'associazione è subordinata alla presentazione di regolare domanda scritta che verrà sottoposta al giudizio del consiglio direttivo
Art. 20 Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle leggi vigenti